martedì, aprile 14, 2009

Obbligazioni Alitalia: ecco cosa riceveranno i creditori !!!

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009) coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 , recante: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (( nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario». )) (GU n. 85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n.49)

Riporto per intero il testo che riguarda il caso Alitalia penso possa servire.

I drammatici fatti del terremoto hanno messo in secondo piano quanto è stato deciso una settimana fa.

In sintesi: I “piccoli” investitori che detengono obbligazioni del prestito obbligazionario 2002-2010 di 700 milioni di Euro con rendimento del 7,5%

possono chiedere di rimborso e verranno “pagati” con titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza 31 dicembre 2012. Come chiaramente enunciato dal comma d dell’art 7 octies: “..le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista

e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro.”

Poi leggetevi tutta la trafila anche perché le obbligazioni sono valutate al 50% del valore di mercato dell’ultimo mese di contrattazione…

Ecco come lo Stato paga i suoi debiti.

Ma questo l’opinione pubblica lo sa?

 

Art. 7-octies. (Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla societa` Alitalia – Linee aeree italiane Spa)

1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, e` istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni per l’anno 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l’anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all’entrata del bilancio dello Stato nell’ambito dell’unita` previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell’articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuita` aziendale della societa` Alitalia – (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) Atti parlamentari – 101 – Senato della Repubblica – N. 1503 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo del decreto-legge) Atti parlamentari – 102 – Senato della Repubblica – N. 1503 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:

a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell’economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell’ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e` condizionato all’osservanza delle condizioni e modalita` di seguito specificate;

b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l’intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all’entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall’interessato al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.

4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:

a) a trasferire al Ministero dell’economia e delle finanze la totalita` dei titoli obbligazionari detenuti;

b) a rinunciare, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze e di Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprieta` dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita`, (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) Atti parlamentari – 103 – Senato della Repubblica – N. 1503 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo del decreto-legge) Atti parlamentari – 104 – Senato della Repubblica – N. 1503 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze e ad Alitalia- Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:

a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantita` di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;

b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;

c) un’attestazione contenente l’effettiva giacenza presso i propri conti delle quantita` di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformita` delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d’Italia intestato al Ministero dell’economia e delle finanze. La Banca d’Italia verifica l’effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne da` comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze e ad Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell’economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della societa` e della procedura di amministrazione straordinaria, nonche´ nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.

7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d’Italia che attesta l’avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.

8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 e` effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

9. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti». 10. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.