Premessa
I piani produttivi del latte
destinato alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano sono redatti sulla
base dell’art. 150 del Regolamento UE 1308/2013 e del Decreto 1813 del 15 febbraio
2019
I “piani produttivi” hanno i
seguenti obiettivi:
1. Controllo dell’offerta di latte
destinato alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano (PR)
2. Reperire risorse finanziarie da
utilizzare per promuovere sia il consumo sia la qualità del formaggio.
Per conseguire gli obiettivi del Piano
Produttivo il CPR fissa il cosiddetto punto di equilibrio comprensoriale
(PEC), che rappresenta l’ammontare della produzione di latte (offerta)
considerata in equilibrio con la domanda di formaggio (latte trasformato in
formaggio). Se la quantità di latte prodotto nel comprensorio destinato alla
produzione del PR è al di sotto del PEC non vengono riscosse dai produttori le
risorse di cui al precedente punto 2.
Le “quote latte” nel comprensorio
del formaggio Parmigiano Reggiano DOP
Nel 2015 cessa, nell’Unione Europea,
il regime delle famigerate “quote latte”. Il sistema anche se tanto vituperato
e osteggiato trova nella dirigenza del CPR una modalità concreta per un
efficace controllo dell’offerta onde evitare le crisi cicliche che affiggono da
tempo la filiera del formaggio Parmigiano Reggiano.
Il CPR ha introdotto un sistema di
quote, molto simile a quello abrogato dalla UE nel 2015 con cinque differenze
sostanziali:
1. Il quantitativo globale di
riferimento con il nome “innovativo” di Punto di equilibrio comprensoriale
(PEC) viene fissato al di sotto della effettiva produzione di latte. In questo
modo il superamento del PEC è praticamente strutturale.
2. Il quantitativo globale di latte (PEC)
è ripartito sulla base dei conferimenti di latte dei singoli caseifici, che a
loro volta lo ripartiscono al singolo produttore. Il quantitativo assegnato a
ogni singolo produttore viene indicato come Quota Latte Parmigiano Reggiano
(QLPR). E’ prevista la compensazione a livello di caseificio.
3. Chi supera la QLPR è obbligato al
versamento di una contribuzione aggiuntiva. I produttori che superano la
propria QLPR sono suddivisi in due categorie: quelli la cui produzione è pari o
maggiore al 20% rispetto alla QLPR sono tenuti al versamento di una
contribuzione aggiuntiva maggiorata, questi produttori vengono denominati
grandi splafonatori; tutti gli altri produttori che superano la QLPR vengono
denominati semplicemente splafonatori.
4. Come previsto dal Decreto
Ministeriale il sistema di “quote latte” è approvato e deliberato dalla
maggioranza qualificata dei 2/3 dei produttori che devono conferire almeno i
2/3 di tutto il latte destinato alla produzione del formaggio. Si può pertanto
concludere che questo sistema è volontario perché scelto dagli allevatori.
5. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano
ha l’esclusiva nella attività di gestione del sistema delle QLPR e pertanto
detiene il completo controllo su tutto il sistema.
Il primo Piano produttivo è
stato adottato nel triennio 2014-2016, i successivi sono stati adottati nei
trienni 2017-2019, 2020-2022 (attualmente in vigore), mentre è in fase di
discussione il piano per il triennio 2023-2025.
Come annotazione si precisa che
l’art. 150 del Regolamento UE 1308/2013 prevede che: “… gli Stati membri
possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la
regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di
origine protetta….”. Un periodo di oltre 10 anni può considerarsi tempo
limitato ?! Per il buon senso la risposta è no, siccome il legislatore
comunitario non ha definito il concetto di tempo limitato per gli
amministratori del CPR, con l’avvallo ministeriale, questa forma vincolante di
fatto diventa strutturale senza alcun vincolo temporale.
Al momento è in vigore il secondo Piano
produttivo 2020-2022, il PEC è pari a 1,823 mil di ton. di latte.
Per gli splafonatori la contribuzione
aggiuntiva è pari a € 18,00 per q,le di latte, mentre per i grandi
splafonatori la contribuzione è di € 30,00 per q.le di latte.
Questa lunga premessa è necessaria per
comprendere quanto sta succedendo nel comprensorio del PR e valutare le
proposte del Piano produttivo 2023-2025.
Utilizzando i dati produttivi
pubblicati sul sito del CPR è possibile stimare, per il 2021, una produzione di
latte destinato a PR pari a 2,100 mil di ton. che corrisponde ad un aumento del
5% rispetto al 2020.
Tenuto conto del PEC la contribuzione
aggiuntiva si dovrà applicare a ben 277.000 ton. di latte. Considerate tutte le
modalità con cui si dovranno calcolare le contribuzioni aggiuntive è possibile
stimare una entrata per il CPR di almeno 40 milioni di euro. Si tratta di un
dato decisamente superiore a quanto riportato nel bilancio di previsione 2021 del
CPR che quantificava in 24 milioni di euro l’ammontare della contribuzione
aggiuntiva.
Il prezzo del formaggio,
particolarmente vantaggioso, determina un aumento produttivo e gli allevatori vogliono
evitare di splafonare per una quantità di latte superiore o uguale al 20% (diventerebbero
grandi splafonatori) e di conseguenza hanno fatto “incetta” di quote. La
crescita della domanda di QLPR ha determinato un aumento del prezzo delle
stesse. Il sito del CPR riporta che nel mese di settembre il prezzo medio delle
quote è pari a € 121,03 per q.le di latte.
Questo è solo uno degli effetti economici
distorsivi del sistema di controllo dell’offerta basato su quote di produzione.
Di seguito si illustrano 20 effetti
distorsivi.
Ragioni
per cui i piani produttivi sono iniqui da un punto di vista economico
i.
Il
piano è strumento di regolazione dell’offerta ma al tempo stesso contempla
strumenti di stimolo alla domanda. Ciò rappresenta una contraddizione perché
non è possibile incentivare i consumi e contemporaneamente contrastare
l’offerta così si accentua la già evidente asimmetria del mercato.
ii. Il
piano ha l’obiettivo di ridurre l’offerta nel tempo X1, ma sappiamo
bene che la commercializzazione del formaggio prodotto in X1 avviene
a partire dal tempo X1 + 18 mesi, quindi i produttori di
latte anticipano rilevanti somme di danaro per attività pubblicitarie del
presente mentre queste dovrebbero servire quanto il formaggio è idoneo alla
vendita.
iii. La
produzione di formaggio è relazionata alla produzione di latte in modo lineare.
Il regolamento di applicazione del piano di produzione del Parmigiano Reggiano
prevede che il rapporto latte / formaggio sia di lt 523 di latte per una forma
di 40.5 kg. (vedi pag. 22 del piano 2020-2022). La produzione di equilibrio
comprensoriale (PEC) è riferita al latte tenuto conto della relazione lineare
senza un preciso riferimento alla domanda di formaggio.
iv. I
dati presentati dal piano sulla domanda di formaggio non considerano:
a. La durata della stagionatura e la
relativa incidenza sulle scorte in magazzino.
b. La reale resa latte / formaggio del
singolo caseificio.
c. Le diverse categorie commerciali /
qualitative del formaggio (forme sbiancate, non scelte, ecc..)
v.
Il
piano sottolinea che l’aumento di produzione può andare a discapito della
qualità del prodotto, ma ciò non può essere. La qualità del formaggio è
condizionata da molti fattori. I principali sono le caratteristiche del latte,
l’attenzione del casaro nel processo di produzione e le condizioni di
stagionatura. Detto ciò la qualità del formaggio non è certo condizionata dalla
quantità totale di latte prodotto.
vi. Come
già evidenziato il PEC è fissato dal Consorzio ad un livello inferiore della
produzione effettiva di latte destinata a Parmigiano Reggiano pertanto la
contribuzione aggiuntiva viene definita a priori, durante l’annata verrà
definito solo l’ammontare totale della contribuzione e chi dovrà contribuire.
Se la produzione fosse distribuita in modo omogeneo da un punto di vista
teorico tutti i produttori sarebbe tenuti a versare la contribuzione aggiuntiva,
ma ciò non accade.
vii. Tenuto
conto che la contribuzione aggiuntiva viene determinata sulla base del latte
prodotto in eccedenza e non sul formaggio realmente prodotto al fine di ridurne
l’effettiva incidenza sui costi i caseifici sono indotti a migliorare la resa
latte / formaggio (produrre più formaggio con la stessa quantità di latte. È
noto che le rese si migliorano con lavorazioni “grasse”. Questo tipo di
formaggio se destinato alla grattugia si presta a stagionature prolungate. Si
ritiene che questa sia la ragione per cui in questi ultimi anni si auspica e si
sostengono, con finanziamenti specifici, allungamenti nella stagionatura (36 –
48 mesi).
viii. Il
piano determina forti disuguaglianze tra produttori, pochi pagano e i benefici
sono per tutti.
ix. Se
la produzione di latte viene superata per un quantitativo di oltre il 20%
rispetto al quantitativo di riferimento il produttore viene considerato “grande
splafonatore” ed è sottoposto ad uno specifico regime di contribuzione. Questo
aspetto mette in ulteriore evidenza il ruolo “sanzionatorio” che assume la
contribuzione aggiuntiva. Si tratta quindi di una palese discriminazione tra
produttori.
x. Le
campagne promozionali sono finanziate da coloro che devono pagare la
contribuzione aggiuntiva. Nella fase attuale il mercato mostra evidenti segnali
di tipo espansivo e non vi è alcuna prova che ciò sia dovuto alle campagne
stesse. Si supponga il verificarsi di riduzione della domanda, ciò si
ripercuoterebbe sulla produzione (con un calo) e di conseguenza diminuirebbe
pure la contribuzione aggiuntiva. Verrebbero quindi a ridursi le risorse
necessarie per la promozione del prodotto proprio quando ce ne più bisogno.
xi. Nelle
proposte formulate è prevista la costituzione di un fondo per eventuali crisi.
La dotazione del fondo è irrisoria così come l’ipotesi di ritiro temporaneo del
prodotto non può essere considerato come strumento di natura strutturale.
Risolve una emergenza di breve periodo.
xii. Il
regime delle “quote latte” regolamentato dalla UE prevedeva che il prelievo o
super-prelievo era fissato come percentuale del prezzo indicativo in questo
modo il produttore, in caso di superamento del quantitativo individuale di
riferimento, subiva una riduzione diretta dell’incasso e quindi una riduzione
dell’entrate.
xiii. Nella
fattispecie delle QLPR, la contribuzione aggiuntiva è una componente del costo
di produzione e pertanto, in presenza di un andamento favorevole delle
quotazioni del formaggio, il produttore è indotto ad aumentare la produzione di
latte di una quantità più che proporzionalmente per coprire i maggiori costi fissi
sostenuti. Questa è la ragione per cui si constata il continuo e progressivo
aumento della produzione nei grandi allevamenti mentre quelli di più contenute
dimensioni che hanno costi marginali elevati sono indotti cedere le proprie QLPR.
xiv. Il
continuo aumento della produzione stimola la domanda di quote e se queste sono
scarsamente disponibili il loro prezzo / valore tende ad aumentare. Le recenti
quotazioni sono in linea con quanto affermato.
xv. In
tutte le produzioni che utilizzano come strumento di controllo dell’offerta un
sistema di “quote” si origina una rendita di “posizione” (vedi principio
teorico della rendita ricardiana). Il “diritto a produrre” è un bene
immateriale “scarso” la cui valutazione non sfugge alle dinamiche del mercato.
È noto come, soprattutto in agricoltura, le aziende si evolvono, si
ristrutturano, ecc.. e per le ragioni esposte nel paragrafo precedente tendono
ad aumentare la produzione. Ne consegue che la domanda di “quote” diventa
indispensabile e pertanto l’imprenditore, soprattutto in momenti congiunturali
favorevoli, è disposto ad assumersi l’onere dell’acquisto della quota a valori marginali crescenti.
xvi. Le
QLPR sono capitali immateriali pertanto soggetti a valutazione. Quanto valgono
le quote? Rispondere al quesito non è semplice dato che gli importi relativi
alla contribuzione aggiuntiva sono differenti. Per gli splafonatori. Il
valore minimo di una QLPR equivale all’ammontare della contribuzione aggiuntiva
di € 18,00 e di € 30,00 per i “grandi splafonatori”. Per determinare il valore
massimo la stima diventa più complessa perché si deve fare riferimento alla
singola situazioni aziendale. Ogni azienda ha una sua funzione di produzione e
pertanto l’ammontare dell’utile di esercizio si differenzia da azienda ad
azienda. Il valore massimo è dato dalla differenza tra l’utile conseguibile con
l’acquisto di quote e l’utile ottenibile senza l’acquisto. Per una corretta determinazione
di dovrebbe tener conto della durata temporale da attribuire alle quote al fine
di capitalizzare la differenza degli utili. Attualmente il valore delle quote
viene espresso dal prezzo di mercato senza tener conto della durata complessiva
dei Piani Regolamentazione dell’offerta, e questa è la ragione della difficoltà
della determinazione del prezzo massimo al quale acquistare le QLPR.
xvii. Da
alcune valutazioni fatte dai responsabili del Consorzio viene ritenuta equa una
valutazione tra 0,90 e 1,00 euro per kg di latte. Il valore totale delle QLPR
può pertanto stimarsi in 1,823 miliardi di euro. Il 150% del valore di tutto il
latte prodotto in un anno. In questo contesto i produttori si sono
improvvisamente arricchiti. Una ricchezza che si basa sui titolo delle
quote (bene immateriale), quest’ultima può anche rimanere tale oppure diventare
oggetto di transazioni economiche con le seguenti conseguenze:
a. Per i piccoli produttori si tratta
di una “buon’uscita” insperata. È il momento di vendere. Un allevatore con 30-40
vacche con una produzione di 3.000-4.000 q,li di latte può ricavare oltre €
400.000 solo dalla vendita delle QLPR. Una tentazione troppo allettante
soprattutto se non ci sono successori nella conduzione dell’allevamento.
Chiudere la stalla è un buon affare.
b. Per i piccoli allevatori è costoso aumentare
la dimensione della mandria, in quanto l’aumento di produzione può attuarsi
solo se si comprano quote. Si tenga presente che quelle a disposizione a prezzi
calmierati sono sempre calcolate sulle produzioni pregresse.
c. In una eventuale successione ereditaria
nel calcolo del patrimonio si dovranno conteggiare anche le QLPR, il criterio
corretto della valutazione è quello relativo alle quotazioni di mercato.
Considerato il loro ammontare è facile supporre le rilevanti difficoltà, con
possibili ripercussioni giudiziarie, per stabilire l’ammontare delle quote ereditarie.
d. La redditività dell’azienda è fortemente
condizionata da un bene immateriale. Questo aspetto contraddice in modo
significativo lo sforzo che viene costantemente perseguito dalla politica
agricola che ha il fine di garantire un reddito equo ottenuto dalle sole
attività agricole e non da quelle di tipo finanziario.
xviii. La
proposta del piano triennale 2023-2025 non modifica l’impianto sino ad ora perseguito,
piuttosto è più che probabile un maggior rilievo degli aspetti contradditori ed
iniqui.
xix. Il
livello del PEC viene innalzato ma è sempre ad un livello più basso della produzione
effettiva. Il CPR ha deciso di concedere QLPR gratuite per un 3% ca. del PEC del
2020. Una quantità ulteriore di QLPR sono concesse a prezzi “calmierati”
pertanto i produttori acquisteranno QLPR che corrispondono al quantitativo di
latte che hanno prodotto in più nel 2021 e per il quale hanno già pagato la contribuzione
aggiuntiva per lo splafonamento. In pratica acquisteranno dal CPR una bene
che già possiedono !.
xx. Il sistema si presenta complesso e iniquo, un terzo dei produttori pagherà la
contribuzione aggiuntiva a favore dei restanti due terzi. La gestione delle
QLPR è affidata al CPR che è in grado di esercitare un potere economico che va
ben al di là dei compiti istituzionali previsti dallo statuto.
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