In questi
giorni gran parte delle trasmissioni televisive di intrattenimento sta
trattando in modo quasi morboso la tristissima vicenda della madre e della
figlia morte per avvelenamento da ricina.
Ciò che
colpisce non è solo la gravità del fatto, ma il livello di dettaglio con cui
vengono raccontate indagini che, almeno formalmente, non vedono ancora
indagati.
Nel frattempo,
una famiglia – la sorella maggiore e il padre – si trova a vivere un dolore già
insostenibile, aggravato da un’esposizione mediatica continua, invasiva, spesso
priva di qualsiasi misura.
Tutti parlano. Tutti
vogliono sapere. Tutti vogliono “vedere” il colpevole, immaginare il movente,
anticipare un processo che non è ancora iniziato. Così non va.
Su indagini in
corso, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno indagati formalmente
iscritti, il principio dovrebbe essere uno solo: silenzio e riservatezza.
E invece
assistiamo a un fenomeno opposto: una sorta di processo parallelo permanente,
costruito nei talk show, dove opinioni, supposizioni e ricostruzioni si
sostituiscono ai fatti.
Il caso di
Omicidio di Garlasco è emblematico: a distanza di anni, e ancora oggi, si
contano centinaia di “processi mediatici”, spesso scollegati dalle aule di
giustizia. E quando arriverà – se arriverà – una decisione definitiva, sarà
inevitabilmente letta attraverso il filtro deformante di questo racconto
continuo.
Ma una tutela
giuridica esiste già? Sì, ed è importante chiarirlo. Nel nostro ordinamento
esistono norme precise (da fonte IA):
Art. 329 c.p.p.
(Codice di procedura penale) → stabilisce il segreto delle indagini
preliminari, ma solo per gli atti non conoscibili dalle parti.
Art. 114 c.p.p.
→ disciplina la pubblicazione degli atti:
vieta la pubblicazione di atti coperti da segreto; consente, in molti casi, la pubblicazione del contenuto di atti non più segreti (anche se non ancora discussi in processo).
Codice
deontologico dei giornalisti → impone limiti legati a dignità, presunzione di
innocenza e tutela dei soggetti coinvolti.
Il punto critico è proprio questo: una volta che un atto non è più formalmente segreto, può diventare oggetto di diffusione mediatica, anche se il processo non è nemmeno iniziato.
Ed è qui che si crea il corto circuito. Il problema reale: un vuoto normativo o un vuoto culturale? Formalmente, una disciplina esiste.
Ma
sostanzialmente è insufficiente a evitare la spettacolarizzazione della
giustizia.
Il risultato è
sotto gli occhi di tutti: anticipazione del giudizio, costruzione di narrazioni
parziali, pressione mediatica sugli inquirenti, violazione sostanziale (se non
formale) della presunzione di innocenza.
Una proposta
semplice (forse troppo)
Con tutti i problemi che ha questo Paese, non dovrebbe essere impossibile immaginare una norma più stringente:
vietare la
diffusione di contenuti relativi a procedimenti penali e civili prima
dell’apertura del dibattimento, salvo comunicazioni ufficiali essenziali.
Ma anche una forma di tutela: per le persone coinvolte, per la qualità dell’informazione, per la credibilità stessa della giustizia.
Gli avvocati perderebbero visibilità mediatica e i talk show perderebbero ascolti.
Ma noi –
semplici cittadini – saremmo finalmente risparmiati da quello che, più che
informazione, appare sempre più spesso come uno stucchevole e inconcludente
chiacchiericcio da bar.