venerdì, aprile 24, 2026

Avvelenamento da ricina e diritto alla riservatezza delle indagini

In questi giorni gran parte delle trasmissioni televisive di intrattenimento sta trattando in modo quasi morboso la tristissima vicenda della madre e della figlia morte per avvelenamento da ricina.

Ciò che colpisce non è solo la gravità del fatto, ma il livello di dettaglio con cui vengono raccontate indagini che, almeno formalmente, non vedono ancora indagati.

Nel frattempo, una famiglia – la sorella maggiore e il padre – si trova a vivere un dolore già insostenibile, aggravato da un’esposizione mediatica continua, invasiva, spesso priva di qualsiasi misura.

Tutti parlano. Tutti vogliono sapere. Tutti vogliono “vedere” il colpevole, immaginare il movente, anticipare un processo che non è ancora iniziato. Così non va.

Su indagini in corso, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno indagati formalmente iscritti, il principio dovrebbe essere uno solo: silenzio e riservatezza.

E invece assistiamo a un fenomeno opposto: una sorta di processo parallelo permanente, costruito nei talk show, dove opinioni, supposizioni e ricostruzioni si sostituiscono ai fatti.

Il caso di Omicidio di Garlasco è emblematico: a distanza di anni, e ancora oggi, si contano centinaia di “processi mediatici”, spesso scollegati dalle aule di giustizia. E quando arriverà – se arriverà – una decisione definitiva, sarà inevitabilmente letta attraverso il filtro deformante di questo racconto continuo.

Ma una tutela giuridica esiste già? Sì, ed è importante chiarirlo. Nel nostro ordinamento esistono norme precise (da fonte IA):

Art. 329 c.p.p. (Codice di procedura penale) → stabilisce il segreto delle indagini preliminari, ma solo per gli atti non conoscibili dalle parti.

Art. 114 c.p.p. → disciplina la pubblicazione degli atti:

vieta la pubblicazione di atti coperti da segreto; consente, in molti casi, la pubblicazione del contenuto di atti non più segreti (anche se non ancora discussi in processo).

Codice deontologico dei giornalisti → impone limiti legati a dignità, presunzione di innocenza e tutela dei soggetti coinvolti.

Il punto critico è proprio questo: una volta che un atto non è più formalmente segreto, può diventare oggetto di diffusione mediatica, anche se il processo non è nemmeno iniziato.

Ed è qui che si crea il corto circuito. Il problema reale: un vuoto normativo o un vuoto culturale? Formalmente, una disciplina esiste.

Ma sostanzialmente è insufficiente a evitare la spettacolarizzazione della giustizia.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: anticipazione del giudizio, costruzione di narrazioni parziali, pressione mediatica sugli inquirenti, violazione sostanziale (se non formale) della presunzione di innocenza.

Una proposta semplice (forse troppo)

Con tutti i problemi che ha questo Paese, non dovrebbe essere impossibile immaginare una norma più stringente:

vietare la diffusione di contenuti relativi a procedimenti penali e civili prima dell’apertura del dibattimento, salvo comunicazioni ufficiali essenziali.

 Sarebbe una limitazione? Sì.

Ma anche una forma di tutela: per le persone coinvolte, per la qualità dell’informazione, per la credibilità stessa della giustizia. 

Gli avvocati perderebbero visibilità mediatica e i talk show perderebbero ascolti.

Ma noi – semplici cittadini – saremmo finalmente risparmiati da quello che, più che informazione, appare sempre più spesso come uno stucchevole e inconcludente chiacchiericcio da bar.